Tribunale di Viterbo, 11.03.2026, sentenza n. 216
In una controversia locatizia, il locatore otteneva dal Tribunale di Viterbo decreto ingiuntivo per canoni scaduti e a scadere, oneri condominiali e spese dello sfratto nei confronti del conduttore, che veniva opposto. Alla prima udienza, rigettata l`istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. avanzata dall`opponente e rilevato che le parti non avevano proceduto all`esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, il tribunale rinviava la causa per l`assolvimento della condizione di procedibilità.
Il tentativo di mediazione falliva pertanto la causa veniva istruita in via documentale e rinviata all`udienza per discussione.
Parte ricorrente eccepiva l`improcedibilità della domanda per la mancata prova in ordine all`esperimento della mediazione, poiché il deposito del verbale negativo di mediazione da parte dell’opposta sarebbe stato tardivo e irrituale, dopo la prima udienza successiva all`assolvimento della condizione di procedibilità.
L`eccezione non viene accolta.
L`art. 5 co. 2 del D. Lgs 28/2010 prevede che la condizione di procedibilità si considera assolta allorché la mediazione è stata iniziata e si è conclusa in un momento antecedente alla successiva udienza di comparizione e l`improcedibilità della domanda consegue soltanto al mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, l`esperimento della mediazione non è stato in nessun caso messo in discussione, neppure dalla parte ricorrente, la quale non ha mai negato l`assolvimento della condizione di procedibilità - né avrebbe potuto far diversamente, salvo dichiarare il falso, avendo preso parte al procedimento - ma si è soltanto limitata ad eccepire che "non risulta depositata nel fascicolo telematico la prova dell`espletamento del procedimento di mediazione".
Il giudice dà atto che “un conto è l`aspetto sostanziale dell`assolvimento della condizione di procedibilità, circostanza mai contestata dal ricorrente, e che rileva ai fini della procedibilità; altro conto è la prova formale di tale adempimento, effettivamente intervenuta solo in un momento successivo all`udienza”.
Ciò che conta è che le parti abbiano avuto modo di interloquire in ordine alle rispettive pretese in un momento antecedente alla prosecuzione del giudizio, così da consentire loro, nell`eventualità, di risolvere la lite in via bonaria, evitando i costi del processo e i tempi per la definizione giudiziale della controversia e tanto è avvenuto nel caso di specie.
Dalla produzione tardiva della sola prova della mediazione non può conseguire l`improcedibilità della domanda. Opinare diversamente significherebbe adottare approcci formalistici, anche in contrasto anche con la ratio dell`istituto e con l`intenzione del legislatore.
Nel merito, l’opposizione viene in parte accolta (per le spese di registro) e il conduttore condannato a corrispondere i canoni, gli oneri condominiali e le spese legali.°
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