La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Accordo immobiliare raggiunto in mediazione. Se l’atto notarile è separato e distinto dall’accordo non si applica il regime agevolativo ex art. 17 Dlgs 28/2010

Autore Annamaria Ajello

27 10m 24

Letto 5463 volte

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio Sez. 15, 13.06.2024, sentenza n. 4361

Il sig. X ricorreva avverso un avviso di liquidazione, ai fini dell'imposta di registro, in relazione al trasferimento di una porzione immobiliare avvenuta in esecuzione di un accordo di mediazione di scioglimento di comunione ereditaria. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Roma aveva accolto tale ricorso condannando l’ufficio alle spese, affermando che la spettanza dell'esenzione non può essere limitata all'accordo di mediazione ma si deve estendere ai necessari atti attuativi dell'accordo stesso, facendo riferimento sia al dettato dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28/2010 che alla consulenza giuridica della stessa Agenzia delle Entrate n. 913-8/2014, della D.R. Lazio all'Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Ufficio lamentando che nel caso in esame, le parti dopo aver concluso l’accordo all’esito della procedura di mediazione, avevano scelto di stipulare un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare, che è la vera fonte dell’effetto traslativo finale con cui le parti, successivamente alla mediazione, hanno disposto il trasferimento dell’immobile e, quindi, ad esso non poteva applicarsi il regime agevolato, sulla base della nota sentenza n. 11617/2020 della Corte di cassazione secondo cui l’agevolazione fiscale, avendo carattere eccezionale, è da ritenere di rigida interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica. Secondo l’Ufficio, non andrebbe demandato a un successivo atto notarile, che recepisca, nella forma dell’atto pubblico, un accordo di mediazione già sottoscritto davanti al relativo organismo, pena la perdita del beneficio fiscale. L’esenzione ai sensi dell’art. 17 citato va riservata solo ed esclusivamente all’accordo di mediazione sottoscritto davanti al notaio rogante. La posizione del contribuente costituitosi in giudizio era di ritenere la cessione dell’immobile un mero adempimento dell’obbligo che già vincolava le parti sin dall’accordo di mediazione.
L’appello viene accolto. La Corte afferma che l’effetto traslativo non è stato ad esso [accordo conciliativo] affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, risulta chiaro che non si è in presenza di un accordo di conciliazione – raggiunto in sede di mediazione civile – avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell’accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell’avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell’esenzione dall’imposta di registro. Prosegue la corte: all’accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all’atto notarile oggetto dell’avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa. L’atto notarile successivo non può essere ritenuto meramente riproduttivo dell’accordo conciliativo precedente, ma ad esso va attribuito il concreto effetto traslativo dell’immobile. Pertanto, non è possibile estendere all’atto notarile i benefici fiscali
  • Avv. Annamaria Ajello

    Sassari

    Sono un avvocato iscritto al Foro di Sassari dal 1998, ho iniziato al mia esperienza professionale nello studio di famiglia del quale sono attualmente la titolare. Opero nel campo della responsabilità civile, dei diritti reali, delle successioni, del diritto di famiglia e dei minori, sia in materia civile che penale. La mia attività si estende anche al campo del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali in quanto svolgo l incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Sassari dal 2014. Nella mia formazione professionale mi è sempre stato insegnato di cercare una soluzione altenativa alla controversia e ad ascoltare il punto di vista altrui per trovare un punto d incontro, ritenendo che sia sempre preferibile gestire il conflitto per giungere ad un accordo, dentro o fuori dalla mediazione, frutto di scelte consapevoli ad una sentenza che potrebbe non accontentare le parti. Mi ha sempre stimolato questo lato della professione che vede integrare le competenze tecniche con quelle relazionali, con la soddisfazione di realizzare prontamente il soddisfacimento non solo del cliente ma di tutte le parti con la composizione del conflitto nella sua interezza. Pertanto, ritengo che si possa risolvere un conflitto senza processo e credo in una giustizia alternativa soprattutto in vista della riforma del processo civile con la quale si comprimono sempre di più le garanzie difensive.

    4 Recensioni

    4,5

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756