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Legge 205 del 21 luglio 2000

20 05m 11

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Disposizioni in materia di giustizia amministrativa - giudice unico delle pensioni
 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000
e ripubblicata, corredata di note, nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000

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Art. 5.

Giudice unico delle pensioni

1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.

2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. (Periodo abrogato). Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è dichiarato estinto.

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